Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 32672 del 16 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli ai sensi dell'art. 803 c.c. č subordinata alla effettiva nascita o alla conoscenza posteriore dell'esistenza di un figlio o discendente legittimo alla data della donazione. La consapevolezza del concepimento di un figlio alla data della donazione non preclude la possibilitā di revoca, trattandosi di circostanza che acquisisce rilevanza solo con la nascita del figlio.

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