Cassazione civile Sez. II sentenza n. 25333 del 20 settembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La possibilitā di revocare una donazione per sopravvenienza di figli, ai sensi dell'art. 803 c.c., č circoscritta ai casi in cui al momento della donazione il donante non avesse o ignorasse di avere figli. La nascita di un nuovo figlio non giustifica la revocazione della donazione se il donante aveva giā figli al momento della liberalitā.

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