(massima n. 1)
La possibilitā di revocare una donazione per sopravvenienza di figli, ai sensi dell'art. 803 c.c., č circoscritta ai casi in cui al momento della donazione il donante non avesse o ignorasse di avere figli. La nascita di un nuovo figlio non giustifica la revocazione della donazione se il donante aveva giā figli al momento della liberalitā.