(massima n. 1)
Nell'ipotesi di contratto di trasporto con subtrasporto che ha luogo quando il vettore s'impegna ad eseguire il trasporto per l'intero percorso avvalendosi in tutto o in parte dell'opera di un subvettore, con il quale conclude altro contratto di trasporto, cui il mittente originario resta estraneo si hanno due contratti di trasporto che, pur collegati funzionalmente, operano in maniera indipendente. Ne consegue che, nell'ambito del secondocontratto, il subtrasportatore č tenuto alla responsabilitą ex recepto verso il rispettivo mittente (che ha la qualitą di vettore nel primo contratto) e al relativo onere di fornire la prova liberatoria, ove da costui sia convenuto in giudizio con l'azione di regresso.