Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 982 del 10 gennaio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di donazione, il requisito dello spirito di liberalità (cd. animus donandi) deve presumersi sussistente ove l'attribuzione avvenga senza corrispettivo e senza costituire adempimento di un'obbligazione, neanche morale o etica, e non può essere escluso sulla base di atti esterni al contratto.

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