(massima n. 1)
Il contratto atipico di vitalizio alimentare, improprio o assistenziale, si differenzia dalla donazione per l'elemento dell'aleatorietā, essendo caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo. Ne consegue che l'originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalitā tipico della donazione, eventualmente gravata da modus. (Per la S.C., tale presunzione di liberalitā č stata espressamente superata dai giudici del merito nel caso di specie, con un'argomentazione non censurabile in sede di legittimitā in quanto scevra da vizi logici giuridici).