(massima n. 1)
Il patto di famiglia, previsto dall'art. 768-bis c.c., richiede un atto pubblico a pena di nullitą, la partecipazione del coniuge e di tutti i legittimari, e la liquidazione degli altri partecipanti al contratto. La pacifica irretroattivitą delle norme relative esclude la possibilitą di valutare la validitą di operazioni perfezionate anteriormente alla loro entrata in vigore secondo i requisiti previsti da tali norme.