Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 210 del 7 gennaio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

La transazione divisoria differisce dalla divisione transattiva per l'obliterazione del rapporto di proporzionalitā tra le attribuzioni dei beni e le quote spettanti ai condividenti ed ha efficacia novativa in caso di oggettiva incompatibilitā tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo; ne consegue che, salva un'espressa manifestazione di volontā conservativa, l'accertamento sul carattere novativo richiede una verifica dell'intento delle parti di comporre la res litigiosa, addivenendo alla costituzione di un nuovo rapporto, sostitutivo del preesistente.

(massima n. 2)

In tema di transazione divisoria novativa, č indispensabile che l'accordo si fondi sullo scioglimento della comunione nella consapevolezza delle parti circa la differenza delle attribuzioni patrimoniali o delle quote, senza che esse procedano al calcolo delle proporzioni corrispondenti, onde evitare le liti che potrebbero insorgere o porre termine a quelle giā sorte, mentre non occorre che esse manifestino la volontā di instaurare, tra loro, un nuovo rapporto, estinguendo quello originario.

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