(massima n. 2)
In tema di transazione divisoria novativa, č indispensabile che l'accordo si fondi sullo scioglimento della comunione nella consapevolezza delle parti circa la differenza delle attribuzioni patrimoniali o delle quote, senza che esse procedano al calcolo delle proporzioni corrispondenti, onde evitare le liti che potrebbero insorgere o porre termine a quelle giā sorte, mentre non occorre che esse manifestino la volontā di instaurare, tra loro, un nuovo rapporto, estinguendo quello originario.