(massima n. 1)
In caso di acquisto di una quota di ereditą comprendente un fondo agricolo, il diritto di prelazione spettante al coerede, ai sensi dell'art. 732 cod. civ., prevale sul diritto di prelazione del coltivatore diretto, mezzadro, colono o compartecipante previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590.