(massima n. 1)
La ridotta entitą del conguaglio č criterio che deve sempre ispirare la scelta della soluzione pił appropriata in materia di divisione (tra divisione in natura e divisione per equivalente), in modo da evitare che sia alterata l'equilibrata distribuzione dei beni, che deve avvenire in natura, mentre il conguaglio ha la funzione di ristabilire l'equilibrio tra le quote e di superare eventuali differenze di valore.