(massima n. 1)
Il figlio nato fuori dal matrimonio, già riconoscibile secondo la legge vigente al tempo dell'apertura della successione, può interrompere l'usucapione dei beni ereditari senza dovere attendere il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione; per tale atto interruttivo non è necessario l'avvenuto acquisto della qualità di erede, essendo sufficiente l'interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, che sussiste già dalla morte del genitore.