Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 9534 del 11 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la validitā del testamento pubblico č necessario che il testatore esprima la propria volontā alla presenza dei testimoni, anche se la scheda testamentaria viene predisposta dal notaio in un momento successivo in assenza della parte e dei testimoni. La manifestazione di volontā del testatore, purché intellegibile e consapevole, soddisfa le condizioni di valida disposizione testamentaria anche se espressa attraverso monosillabi o gesti, qualora tale modalitā sia coerente con le condizioni di salute del testatore.

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