(massima n. 1)
L'art. 590 c.c., nel prevedere la possibilitą di conferma o di esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontą, anche viziata, del de cuius. La conferma delle disposizioni testamentarie nulle non trova applicazione solo in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, che esclude in radice la riconducibilitą di esso al testatore.