(massima n. 1)
L'art. 534 cod. civ., che si colloca nel capo relativo alla petizione di eredità, stabilisce una speciale tutela dei terzi acquirenti in buona fede dall'erede apparente, limitandola però alla condizione della priorità della trascrizione dell'acquisto a titolo di erede rispetto a quella dell'erede vero o alla trascrizione della domanda giudiziale dell'erede vero contro l'erede o legatario apparente.