(massima n. 1)
In considerazione della natura recuperatoria dell'azione di petizione ereditaria e della sua differenza rispetto all'azione di rivendicazione, l'appartenenza del bene all'asse relitto, ove contestata, non č soggetta al rigoroso onere della c.d. probatio diabolica, come per la rivendicazione, e non impone, dunque, di dimostrare i vari trasferimenti della proprietā, in capo al de cuius, sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire, essendo sufficiente, all'uopo, dimostrare l'inclusione del bene nell'asse relitto, anche attraverso prove presuntive, come la dichiarazione di successione e le intestazioni catastali.