(massima n. 1)
Con la petizione ereditaria sono reclamabili soltanto i beni nei quali l'erede č succeduto mortis causa al de cuius e non quelli che, al momento dell'apertura della successione, sono giā fuoriusciti dal patrimonio del defunto e che, pertanto, non possono essere considerati beni ereditari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva distinto le somme presenti su un conto corrente e prelevate dopo la morte del de cuius, da quelle presenti su un conto deposito titoli e prelevate prima della morte, riconoscendo l'esperibilitā dell'azione solo nel primo caso).