(massima n. 1)
In tema di nomina dell'amministratore di sostegno, qualora sia accertato che sussiste un conflitto endo-familiare che, in quanto fonte di stress e di disagi, non garantisca un'adeguata rete protettiva per il beneficiario, diretta a preservarne gli interessi personali e patrimoniali, trova fondamento la nomina, quale amministratore, di un estraneo al nucleo familiare il cui compito primario consisterą nella ricostituzione della necessaria rete protettiva, in funzione della migliore cura degli interessi del beneficiario.