Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 32365 del 13 dicembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La misura del contributo per il mantenimento dei figli minorenni, determinata in seno alla convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale del divorzio, può essere modificata (art. 337-quinquies c.c) a condizione che sia sopravvenuto un mutamento delle condizioni economiche dei genitori, idoneo a variare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con la convenzione.

(massima n. 2)

L'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022, nel disporre che il citato decreto si applica ai procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023, è esplicazione del principio generale della perpetuatio iurisdictionis, secondo cui il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, poiché il principio del tempus regit actum, in forza del quale lo ius superveniens trova immediata applicazione in materia processuale, si riferisce ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non all'insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, altrimenti violandosi il principio di irretroattività della legge, contenuto nell'art. 11 disp.prel. c.c., di cui lo stesso art. 5 c.p.c. è espressione.

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