(massima n. 1)
Il diritto degli ascendenti, previsto dall'art. 317-bis c.c., di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni deve essere subordinato all'esclusivo interesse del minore. Tale diritto presuppone una fruttuosa cooperazione degli ascendenti con i genitori e non può essere imposto contro la volontà dei nipoti in grado di discernimento. Il giudice deve accertare il preciso vantaggio derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo del minore.