Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 6658 del 13 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il diritto degli ascendenti, previsto dall'art. 317-bis c.c., di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni deve essere subordinato all'esclusivo interesse del minore. Tale diritto presuppone una fruttuosa cooperazione degli ascendenti con i genitori e non può essere imposto contro la volontà dei nipoti in grado di discernimento. Il giudice deve accertare il preciso vantaggio derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo del minore.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.