Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9357 del 11 settembre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il servizio di cosiddetto handling negli aereoporti, che ha oggetto una serie di attivitą volte all'assistenza a terra dei passeggeri ed allo sbarco, custodia e riconsegna delle merci, senza comportare una dipendenza o «proposizione» dell'impresa che esercita il detto servizio rispetto alla societą che effettua il trasporto, costituendo i servizi da quest'ultima autonomamente prestati in forza del relativo contratto con il vettore non un accessorio del contratto di trasporto, che si esaurisce con l'arrivo dell'aereo nell'aeroporto, bensģ oggetto dei distinti rapporti obbligatori caratterizzati dalla prestazione di cui il vettore necessiti. Pertanto, in ipotesi di trasporto di merce, con la consegna da parte del vettore delle cose trasportate all'impresa esercente il servizio di handling (con l'obbligo di questa di custodirle e di restituirle al destinatario) si perfeziona tra i predetti soggetti un contratto di deposito a favore del terzo destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, in caso di avaria della merce nella fase di deposito, č legittimato a proporre, nel termine di prescrizione proprio di tale contratto, l'azione risarcitoria direttamente nei confronti dell'impresa esercente l'handling.

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