Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 15196 del 30 maggio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo. Ne consegue che ove sia accertato il diretto nesso di causalità tra l'infedeltà di uno dei coniugi e la irreversibilità della crisi coniugale l'addebito della separazione risulta legittimo.

(massima n. 2)

Nell'ambito dei giudizi in cui uno dei coniugi chieda dichiararsi l'addebito della separazione a carico dell'altro, la relazione investigativa può essere utilmente impiegata, ai fini dell'accertamento della violazione dell'obbligo di fedeltà, rientrando tra le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., di cui il giudice è legittimato ad avvalersi, atteso che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova.

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