Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1288 del 7 marzo 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché l'esatta esecuzione del contratto di trasporto non si esaurisce nell'attività di trasferimento delle cose da luogo a luogo — che pur ne costituisce il dato peculiare dal punto di vista economico — ma comprende altresì l'adempimento delle altre obbligazioni accessorie, necessarie al raggiungimento del fine pratico prefissosi dalle parti, sussiste a carico del vettore — il quale si trova nella detenzione delle cose trasportate —l'obbligo di conservarle e custodirle sino alla loro consegna al destinatario e comporta, fino a tale momento, la sua responsabilità ex recepto, dalla quale non è esonerato per il rifiuto della ricezione della merce da parte del destinatario o per l'omessa trasmissione di istruzioni da parte del mittente, dovendo egli adoperare, a tale scopo, lo strumento del deposito di cui all'art. 1514 cod. civ.

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