Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11840 del 30 ottobre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel trasporto di cose (nella specie, ferroviario), l'obbligo del vettore di custodire la merce (artt. 1686-1693 c.c.), che non abbia potuto riconsegnare per irreperibilità, rifiuto o ritardo del destinatario, e di chiedere immediatamente istruzioni al mittente informandolo di ogni impedimento o ritardo nell'inizio o prosecuzione del trasporto (artt. 1686-1690 c.c.) comporta quello di tempestiva comunicazione al mittente dell'eventuale sequestro della merce eseguito, durante la custodia, su istanza di un terzo (nella specie, creditore del destinatario) ma non anche quello di resistere, con eccezioni opponibili dal mittente, alla esecuzione del sequestro o di intervenire nel relativo giudizio di convalida con atti di impulso processuale o per chiedere provvedimenti conservativi della merce sequestrata ed affidata al custode giudiziario, perché il vettore, riferendosi i doveri di custodia alla vigilanza materiale delle cose in relazione alla responsabilità per la perdita o avaria delle stesse (art. 1693 c.c.), non è tenuto a sostituirsi al proprietario nell'esercizio di diritti che solo a lui spettano, per opporsi a pretese di diritti da parte di terzi, né può essere gravato della responsabilità del deterioramento della merce (Nella specie, di un carico di legna esposto alle intemperie) provocato dalla omessa adozione di misure conservative in pendenza del giudizio di convalida, che è unicamente addebitabile all'inerzia delle parti di questo giudizio e che dipende, comunque, da un fatto, l'imposizione, cioè, del vincolo giuridico sulla merce con conseguente passaggio della detenzione al custode giudiziario, non imputabile al vettore e perciò escludente, ai sensi dell'art. 1693 c.c., la presunzione di responsabilità di questo per la perdita o l'avaria della merce dalla data della consegna a quella della riconsegna).

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