Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 1651 del 19 gennaio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di protezione del diritto d'autore, nel regime giuridico che precede l'introduzione dell'art. 43 bis l. n. 633 del 1941, alla rassegna stampa si applica in via estensiva il disposto dell'art. 65, comma 1, l. cit. ed č pertanto lecita la riproduzione, nella menzionata rassegna, di articoli, informazioni e notizie, pubblicati su giornali e periodici editi, non oggetto di riserva di riproduzione e utilizzazione, purché venga indicata la fonte da cui sono tratti, la data di pubblicazione e il nome dell'autore, se riportato.

(massima n. 2)

Tra la norma di cui all'art. 2598 cod. civ. (atti di concorrenza sleale) e quella di cui all'art. 101 della Legge sul Diritto di Autore (divieto di taluni atti di concorrenza sleale) intercorre un rapporto di specialitą. Mentre l'art. 2598 cod. civ. delinea tutte le possibili specie di concorrenza sleale e in particolare, al n. 3, quelle realizzate con mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale, l'art. 101 l.d.a. prevede una particolare forma di concorrenza sleale ai danni di agenzie giornalistiche o di informazioni ovvero di giornali o altri periodici, consistente nella indebita riproduzione di informazioni e notizie fatta con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica, espressione questa che costituisce una specificazione di quei mezzi non conformi ai principi di correttezza professionale ai quali si richiama pił genericamente l'art. 2598 cod. civ. Ne consegue che concreta violazione dell'art. 2598 cod. civ. e dell'art. 101 l.d.a. la condotta di chi includa in rassegna stampa articoli oggetto di espressa riserva.

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