Corte costituzionale sentenza n. 25 del 29 gennaio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Le questioni di costituzionalità sollevate dalla Corte dei Conti assumendo che la copertura dei fondi speciali previsti dalla legge finanziaria 1992 per il triennio 1992-1994 (e, conseguentemente, la stessa copertura di varie leggi di spesa pluriennali) sarebbe inattendibile perché fondata in buona parte su previsioni di entrate straordinarie non ripetibili oltre il 1992, risultano generiche - e perciò inammissibili - dal momento che l'organo rimettente non indica le entrate che sarebbero caratterizzate da tale occasionalità e irripetibilità e ciò non consente alla Corte di compiere, con propri autonomi criteri, un'indagine diretta ad individuarle, non essendo indicato il punto di vista da cui muove la doglianza. (Inammissibilità delle questioni di costituzionalità sollevate in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost., e concernenti l'art. 2, comma secondo, della legge n. 415 del 1991; l'art. 7, comma primo, della legge n. 431 del 1991; l'art. 9 della legge n. 433 del 1991, commi primo e secondo; l'art. 42 della legge n. 104 del 1992, commi sesto e settimo; l'art. 4, comma primo, della legge n. 140 del 1992; l'art. 1, comma secondo, del D.L. n. 5 del 1992, e l'art. 5 del D.L. n. 5 del 1992, convertito in legge n. 216 del 1992; gli artt. 7 e 11 del D.L. n. 9 del 1992 e l'art. 14, comma primo, del D.L. n. 9 del 1992, convertito in legge n. 217 del 1992).

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