Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21166 del 17 settembre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di istruzione scolastica per i soggetti disabili, fatto salvo l'obbligo per l'amministrazione pubblica di sopportare gli oneri economici inerenti all'offerta formativa di base, ivi incluse le maggiori spese, organizzative e di personale, richieste dalle esigenze dei portatori di handicap, nessuna norma di legge vieta di richiedere alla famiglia dell'allievo, purché sia nelle condizioni economiche di farsene carico, un contributo per le prestazioni supplementari e aggiuntive rispetto all'insegnamento in classe.

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