Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11679 del 13 dicembre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di molestia o disturbo alle persone, presupponendo che la condotta sia stata tenuta "per petulanza o per altro biasimevole motivo", non č configurabile nel caso in cui le molestie siano state reciproche e, dunque, quando tra le stesse vi sia stato un rapporto di immediatezza o, comunque, un nesso di interdipendenza.

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