Cassazione penale Sez. II sentenza n. 23283 del 24 febbraio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di circonvenzione di incapace non postula che la vittima versi in stato di incapacitą di intendere e di volere, essendo sufficiente che sia affetta da infermitą psichica o da deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell'incapacitą, risulti idoneo a porlo in uno stato di minorata capacitą intellettiva, volitiva od affettiva, che ne affievolisca le capacitą critiche.

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