Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3236 del 22 novembre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

L'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.) č un reato di pericolo concreto, per la cui configurazione č necessario accertare la idoneitā dell'apparecchiatura installata a consentire la raccolta o memorizzazione dei dati e non che tali operazioni siano state effettivamente eseguite.

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