Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4067 del 23 aprile 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio secondo cui al giudizio promosso ai sensi dell'art. 1676 c.c. dagli ausiliari dell'appaltatore per conseguire direttamente dal committente quanto loro č dovuto deve partecipare anche l'appaltatore quale litisconsorte necessario, traendo origine dall'inscindibilitā dei rapporti intercorrenti fra il committente, l'appaltatore e gli ausiliari di quest'ultimo, i quali sostanzialmente espropriano in loro favore il credito del loro datore di lavoro verso il committente, non si estende all'ipotesi regolata dall'art. 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 sul divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, nella quale l'appaltante č tenuto verso i dipendenti dell'appaltatore senza limite, e quindi anche se i rapporti fra i due imprenditori siano stati giā definiti o debbano esserlo al di qua della pretesa creditoria dei dipendenti.

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