Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3530 del 21 maggio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

L' applicabilitą delle singole norme via via dettate per l'appalto d'opera e l'appalto di servizi non deriva dal riferimento delle stesse all'uno o all'altro, bensģ dalla loro compatibilitą o incompatibilitą con il contenuto specifico del rapporto. Conseguentemente nel caso di appalto d'opera a tempo indeterminato, va riconosciuta all'appaltatore la facoltą di recesso prevista dagli artt. 1677, 1569 c.c. per l'appalto di servizi, con l'obbligo di un congruo preavviso.

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