Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 13143 del 1 marzo 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

La condotta del delitto di favoreggiamento personale, che č reato di pericolo, deve consistere in un'attivitā che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, provocando quindi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere, essendo irrilevante, una volta accertata la sussistenza obiettiva del fatto materiale integrante il reato presupposto, l'applicazione di una causa di non punibilitā ovvero il dubbio sulla concreta individuazione del suo autore.

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