Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 45076 del 3 novembre 2022

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Un Istituto pubblico di assistenza e beneficenza (IPAB), pur se operante in regime di diritto privato, ha natura di ente esercente un pubblico servizio qualora, in ragione delle finalitą pubblicistiche delle sue iniziative, sia sottoposto alla vigilanza e al controllo dell'ente pubblico locale, con la conseguente attribuzione ai suoi organi della qualifica soggettiva prevista dall'art. 358 cod. pen.

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