Cassazione penale Sez. V sentenza n. 30558 del 13 giugno 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità del reato di interruzione di un pubblico servizio non è richiesto il comportamento intimidatorio dell'agente, che può rappresentare, invece, l'elemento costitutivo del concorrente e autonomo reato di violenza privata.

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