(massima n. 2)
In tema di prova testimoniale, il giudice, pur essendo tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, il contenuto della stessa, non può assumere come base del proprio convincimento, l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, o si inganni sull'oggetto essenziale della sua deposizione, salvo che sussistano elementi positivi atti a rendere obiettivamente plausibile l'una o l'altra di dette ipotesi. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il solo rapporto di subordinazione gerarchica del teste rispetto all'imputato potesse integrare una presunzione di inattendibilità). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 14/12/2021)