Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11341 del 17 novembre 2022

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitā del delitto di peculato mediante indebito utilizzo di fondi per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali, č necessario che il pubblico agente abbia disponibilitā diretta del danaro, con piena capacitā di prelievo dal fondo svincolata da controlli preventivi, ponendosi invece il meccanismo di anticipo della spesa, con successiva richiesta di rimborso, in antitesi con tale nozione, pur mediata, di disponibilitā.

(massima n. 2)

In tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, a fronte di un'unitaria richiesta di rimborso di contributi in cui confluiscono plurimi elementi di spesa sostenuti dall'istante nell'arco di un periodo temporale predeterminato, il superamento della soglia di punibilitā di cui all'art. 316-ter, comma secondo, cod. pen. deve essere valutato con riguardo all'entitā complessiva della somma richiesta ed erogata nel periodo.

(massima n. 3)

In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale i consiglieri regionali componenti del gruppo partitico di riferimento in relazione a tutte le attivitā correlate all'esercizio della funzione legislativa pubblica in seno all'assemblea regionale, che trovano esplicazione per il tramite del gruppo stesso e delle iniziative in tale ambito assunte.

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