Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 4248 del 10 febbraio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi di trasferimento di azienda, l'alienante č liberato dai debiti derivanti dal contratto da lui stipulato per l'esercizio dell'azienda stessa, in forza del combinato disposto degli artt. 2558 e 2560 c.c., soltanto ove tali debiti siano corrispettivi a crediti in base allo stesso contratto, mentre deve rispondere solidalmente con l'acquirente di quei debiti a cui non si contrappongono, in un rapporto di sinallagma contrattuale, crediti attuali verso il contraente ceduto.

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