Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 32134 del 10 dicembre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di cessione di azienda, il principio di solidarietā fra cedente e cessionario - fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c. con riferimento ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento e condizionato a che i debiti risultino dai libri contabili obbligatori - deve essere applicato considerando la "finalitā di protezione" della disposizione, la quale permette di far comunque prevalere il principio generale di responsabilitā solidale del cessionario qualora risulti, da un lato, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa č stata introdotta e, dall'altro, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore.

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