Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 18066 del 5 luglio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

L'affitto di azienda non richiede la forma scritta ai fini della sua validitą, a meno che tale forma non sia richiesta per la natura dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto, né assume rilevanza, in senso contrario, la disposizione di cui al capoverso dell'art. 2556 c.c., la quale nel prescrivere l'iscrizione nel registro delle imprese - che, a sua volta, postula la forma pubblica o per scrittura privata autenticata dell'atto -, non richiede tali adempimenti ai fini della validitą del contratto, ma si riferisce al regime di opponibilitą ai terzi dello stesso.

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