Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 35574 del 2 dicembre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di costituzione di società (nella specie a responsabilità limitata), con conferimento di azienda destinata all'esercizio di impresa individuale, si verifica un fenomeno traslativo e non successorio, cui non si applica la disciplina dell'art. 2498 c.c. (concernente esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro), con la conseguenza che eventuali irregolarità od infrazioni alla normativa fiscale, commesse nell'esercizio dell'impresa individuale, ricadono sul titolare della stessa e di esse non può essere chiamata a rispondere la società conferitaria, trattandosi di soggetto del tutto diverso.

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