Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17425 del 28 giugno 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di conferimento di un'azienda individuale ad una societā, si verifica un fenomeno traslativo non soggetto alla disciplina dell'art. 2498 c.c. - nella formulazione antecedente le modifiche introdotte con d.l. n. 6 del 2003, concernente esclusivamente il caso di trasformazione di societā da un tipo in un altro, con passaggio "ipso iure" dalla prima alla seconda di diritti ed obblighi - in conseguenza del quale l'alienante non č liberato dai debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, salvo che non risulti il consenso dei creditori, e permane la sua legittimazione a contestarne l'esistenza, con la quale concorre quella dell'acquirente solo ove si tratti di debiti aziendali che risultino dal libri contabili obbligatori.

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