Cassazione penale Sez. III sentenza n. 14260 del 28 gennaio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

La misura di sicurezza della libertà vigilata può essere applicata, in luogo della misura dell'assegnazione ad una casa di cura e di custodia, anche nei confronti del condannato affetto da vizio parziale di mente, se in concreto detta misura sia capace di soddisfare le esigenze di cura e tutela della persona e di controllo della sua pericolosità sociale.

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