Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 15839 del 23 luglio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

L'azione ex art. 146 l.fall. dei creditori sociali verso gli amministratori soggiace al termine prescrizionale di cui all'art. 2394 c.c., decorrente dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di avere percezione dell'insufficienza del patrimonio sociale, per l'inidoneitą dell'attivo - raffrontato alle passivitą - a soddisfare i loro crediti.

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