Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 29325 del 22 dicembre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di bilancio di società di capitali, il socio-amministratore è legittimato a impugnare la delibera di approvazione del bilancio che egli stesso ha contribuito a redigere in qualità di componente dell'organo di gestione, per farne valere la nullità, tenuto conto che non è prevista, in relazione a tale evenienza, alcuna restrizione al diritto di impugnazione e che la parte, esercitando funzioni e ruoli distinti (quello di socio e quello di amministratore), ben può esprimere due diverse valutazioni, senza violare il divieto di venire "contra factum proprium", promuovendo un'azione che, ai sensi dell'art. 2379 c.c., spetta a chiunque vi abbia interesse.

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