Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 2788 del 31 gennaio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

L'avvocato, in caso di mancato compimento dell'incarico stragiudiziale affidatogli, ha diritto di ricevere il compenso relativo all'attivitą concretamente svolta, qualora ne venga accertata l'idoneitą a conseguire il risultato programmato dalle parti. Tale compenso, in mancanza di accordo tra le parti, deve essere determinato dal giudice di merito sulla base delle voci tariffarie relative alle singole prestazioni rese o, in mancanza, in via equitativa, ai sensi dell'art. 2233 c.c.

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