Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 29437 del 7 dicembre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Il borsista o il ricercatore che, negli intervalli di tempo fra una borsa di studio e l'altra o fra un contratto di ricerca e il successivo, continui a svolgere attivitą in favore di una struttura sanitaria deve considerarsi un prestatore d'opera autonomo ex art. 2222 c.c., non essendo detta attivitą precaria riconducibile alla categoria della parasubordinazione, in assenza della continuitą e della coordinazione delle prestazioni rese, con conseguente inapplicabilitą dell'art. 36 Cost. in punto di sufficienza e proporzionalitą della retribuzione.

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