Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 3653 del 7 febbraio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Chiunque vi abbia un interesse, purché legittimato all'azione, può agire in giudizio in sede contenziosa per ottenere una sentenza che accerti, con forza di giudicato, l'inesistenza delle condizioni richieste dalle legge per la cancellazione dal registro delle imprese della società contro la quale abbia proposto, o intenda proporre, un'azione di impugnazione di un contratto del quale la società risulta parte acquirente, o venditrice e, dunque, passivamente legittimata, ovvero litisconsorte necessaria, senza che rilevi che il giudice del registro delle imprese abbia già ritenuto, in sede camerale, sussistere le indicate condizioni e non abbia, quindi, ordinato, a norma dell'art. 2191 c.c., la cancellazione d'ufficio dell'intervenuta cancellazione volontaria della società dal registro stesso.

(massima n. 2)

In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, qualora, nelle diverse situazioni previste dalla normativa sostanziale, il processo ordinario di cognizione e il procedimento camerale (come quello che si svolge, a norma degli artt. 2190 ss. c.c., innanzi al giudice del registro delle imprese) finiscano, in tutto o in parte, per sovrapporsi, la necessità della pronuncia nel procedimento camerale non esclude che nel giudizio ordinario possa intervenire un accertamento sulla situazione giuridica controversa con idoneità al giudicato.

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