Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12789 del 21 aprile 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 2119 c.c. configura una norma elastica, in quanto costituisce una disposizione di contenuto precettivo ampio e polivalente destinato ad essere progressivamente precisato, nell'estrinsecarsi della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, fino alla formazione del diritto vivente mediante puntualizzazioni, di carattere generale ed astratto; l'operazione valutativa, compiuta dal giudice di merito nell'applicare tale clausola generale, non sfugge pertanto al sindacato di legittimitą, poiché l'operativitą in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento.

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