Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 28330 del 29 settembre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi di contratto di lavoro nullo, al lavoratore non spetta l'indennitą sostitutiva del preavviso che, per sua natura, presuppone la validitą del rapporto e, salvo i casi eccezionali espressamente previsti dagli artt. 2118, comma 3, e 2122 c.c., la possibilitą della sua continuazione oltre il periodo di recesso.

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