Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 19144 del 6 luglio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di onere della prova relativo al rapporto di lavoro subordinato, ove la presunzione di gratuitą delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinitą debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; ne consegue che la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerositą e della subordinazione.

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