Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 5475 del 28 febbraio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

L'opposizione alla vendita della cosa data in pegno di cui all'art. 2797, comma 2, c.c. ha la sostanziale natura di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed è perciò soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima, ivi compresa l'esclusione dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969, regola che trova applicazione anche al giudizio di cassazione, con conseguente rilievo d'ufficio della tardività ed inammissibilità del ricorso.

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